Porlezza: nuovo regolamento di polizia urbana. Parte 1

regolamento di polizia urbana

Lo scorso 10 giugno il consiglio comunale di Porlezza ha approvato il nuovo regolamento di polizia urbana, che abroga sia il precedente regolamento di pari oggetto che il regolamento degli intrattenimenti musicali e danzanti in pubblici esercizi.

I suoi obiettivi sono:

  • Prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana
  • Tutelare la convivenza civile
  • Contribuire a garantire la protezione del patrimonio artistico, ambientale e culturale cittadino

La nostra intenzione è quello di presentarvelo e portarlo alla vostra attenzione in due o più articoli su La Voce, a cominciare da questo che introduce il regolamento e parla nello specifico di decoro e sicurezza urbana, nonché di movida cittadina.

La definizione di bene pubblico

Il regolamento, diviso in 46 articoli, stabilisce che si intende bene pubblico tutto lo spazio cittadino, in particolare: Parchi pubblici, acque interne, monumenti, fontane, facciate di edifici d’interesse culturale, impianti e strutture ad uso comune. Per poter utilizzare i suddetti beni, bisogna essere abilitati previa concessione o autorizzazione da parte del settore comunale competente, e secondo i modi e tempi stabiliti dal regolamento stesso.

A questo punto è doveroso specificare la distinzione fra fruizione e utilizzazione.

Per fruizione di beni comuni s’intende il libero e generalizzato uso degli stessi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di questo Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per utilizzazione di beni comuni s’intende l’uso particolare che è fatto, in via esclusiva, per l’esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L’utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Divieti urbani rilevanti

L’articolo 7 regola i divieti urbani e al fine di salvaguardare il decoro della città è vietato (qui riportiamo solo i punti più rilevanti e che presumiamo possano essere di maggior interesse:

  • Manomettere o danneggiare il suolo pubblico, imbrattare con scritte e disegni i monumenti pubblici.
  • Consumare bevande alcoliche in tutti i giardini pubblici o verde pubblico, è anche valido il medesimo divieto nei luoghi sensibili socialmente come centri storici, piste ciclo-pedonali, aree di sosta dei mezzi pubblici, aree antistanti complessi scolastici.
  • Compiere in pubblico atti o esporre cose contrarie al pubblico decoro o che possa arrecare molestia e pericoli alle persone. in particolare, è vietato lo sputo, la bestemmia e soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.
  • Accendere fuochi o gettare oggetti accessi nei luoghi pubblici, è anche vietato l’accensione di griglie nei luoghi non adibiti a tale utilizzo.
  • È anche fatto divieto nelle fontane pubbliche, di l’utilizzo dell’acqua per il lavaggio di veicoli, animali, indumenti, per lavarsi o altre operazioni di pulizia personale.
Sicurezza urbana: dal campeggio libero all’accattonaggio

La quarta sezione regola il decoro e la sicurezza urbana. Anche qui segnaliamo i punti più rilevanti.

Cominciamo dall’articolo 17 che vieta il campeggio libero e il bivacco, anche con sacchi a pelo e ripari di fortuna, al di fuori delle aree stabilite dal comune e con le apposite attrezzature. La definizione “ripari di fortuna” fa pensare ai senza tetto, a cui spesso è collegato anche il problema dell’elemosina, che molti comuni stanno prendendo in considerazione con sempre maggiore attenzione.

In effetti nel regolamento è riportato quanto segue: “È anche fatto divieto di accattonaggio molesto in tutto il territorio comunale.”

Cosa si intende, però, per accattonaggio molesto? Il regolamento specifica che c’è molestia quando l’accattonaggio avviene con modalità insistenti, petulanti o minacciose, o comunque tali da creare pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

Inoltre, viene vietata la richiesta di elemosina con la presenza di minori e animali. La mancata ottemperanza di questi divieti prevede una sanzione che varia da 25 a 500 euro.

Movida Cittadina e Locali

Sulla movida cittadina interviene, invece, l’articolo 19, di particolare importanza in quanto vieta alle attività commerciali la vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche, in qualsiasi contenitore, dalle 23.00 alle 7.00 del giorno successivo, salvo diversa ordinanza del sindaco o in presenza di una manifestazione autorizzata. È consentita la vendita ed il consumo esclusivamente all’interno dei locali.

Inoltre, viene prescritto ai proprietari dei locali l’obbligo di adottare misure volte a contenere fenomeni di degrado e di disturbo della quiete pubblica.

Il regolamento

Per la lettura dell’intero regolamento di polizia urbana si rimanda a questo pdf scaricato direttamente in data odierna (25 giugno 2019, ndr) dal sito del comune di Porlezza.

Paolo Muttoni

Redattore - Amministrazioni e Territorio. Scrivi una mail a paolo.muttoni@lavocedelceresio.it

2 pensieri su “Porlezza: nuovo regolamento di polizia urbana. Parte 1

  1. Approvo tutto,solo una cosa aggiungo,io essendo invalida,e andando in giro col carrellino,vicino dove stanno costruendo la piscina,beh strada faccendo c’è di tutto,bottiglie di vetro rotte,legna bruciata,i raccoglitori dell’immondizia pieni e che emanano cattivo odore,e poi non vi dico,i ragazzi ,coi motorini,che non hanno rispetto di persone come me invalide,un giorno un ragazzino,mi stava venendo addosso col motorino,vorrei semplicemente più controllo dai carabinieri, adesso poi che stanno arrivando le giostre.Grazie

  2. TUTTE COSE BELLISSIME MA NON RIESCO A CAPIRE COME UN PAESE TURISTICO COME PORLEZZA
    DA SABATO PRIMO POMERIGGIO A LUNEDI MATTINA SON ESISTA CONTROLLO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE

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