Porlezza: quiete pubblica e privata. Regolamento Parte 2

Quiete pubblica e privataProseguiamo, e concludiamo con questo articolo, l’analisi del nuovo regolamento di polizia locale approvato dal Consiglio comunale lo scorso 10 Giugno. (si veda qui il primo articolo dedicato all’argomento)

In quest’analisi ci concentreremo su ciò che il regolamento prescrive in materiale di Quiete pubblica e privata, di mantenimento ed utilizzo degli animali

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

L’articolo 34 si occupa di regolamentare gli eventi e gli spettacoli di intrattenimento. Prima di tutto prescrive che, i titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari di locali abilitati agli spettacoli, ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali e le aree nelle quali si svolge l’attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all’esterno delle aree di pertinenza dell’attività tra le ore 24:00 e le ore 08:00, salvo diverse disposizioni del sindaco.

In questa sezione dedicata alla quiete pubblica e privata, un articolo importante, e molto concreto, è quello che si occupa di prescrivere i limiti di rumori nelle abitazioni private:

  • Il primo comma prescrive che è proibito provocare rumori fastidiosi al vicinato tra le ore 22.00 e le 07.00, o le ore 08.00 nelle giornate festive, e tra le ore 13.00 e le ore 16.00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto.
  • Il secondo comma dispone che nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature che siano fonti di molestie e disturbi. Inoltre non è consentito anche l’utilizzo di apparecchiatura di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni prima delle ore 7.00, o delle ore 8.00 nelle giornate festive, e dopo le ore 22.00, e tra le ore 13.00 e le ore 16.00 nei mesi di giugno, luglio e agosto.
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

L’ultima sezione si occupa di tutelare, e prescrivere i comportamenti da tenere, per i proprietari dei nostri amici a quattro zampe.

In prima istanza il regolamento prescrive che “In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi e di provocare loro danno o sofferenza, di percuoterli […]”

Inoltre, dispone che è vietato effettuare attività di allevamento di animali domestici senza la prescritta autorizzazione.

Poi abbiamo delle norme aggiuntive come il divieto di abbandonare animali domestici, e di condurre animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Mantenimento dei cani

Per concludere il discorso, riportiamo le norme contenute nell’articolo 43. In materia di mantenimento di cani:

  • È fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all’anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione entro due mesi.
  • Fermo restando le disposizioni della normativa vigente per la profilassi della rabbia e le ordinanze sanitarie in materia, a tutela dell’incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo che nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, oppure quando condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai 1,5 metri.
  • È fatto assoluto divieto di tenere cani legati alla catena se questa è inferiore a metri tre e purché la stessa possa scorrere su un gancio snodabile di almeno cinque metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato e i contenitori dell’acqua e del cibo devono essere sempre disponibili.
  • Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o del detentore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani, eventualmente, provochino al patrimonio pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore.
  • Nei luoghi e nei locali privati aperti o ai quali non sia impedito l’accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all’esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
  • Il proprietario dovrà garantire all’animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare, è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti, in terrazze o balconi relativamente alla razza ed alla mole e, comunque, in cantine e scantinati.
  • A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
  • I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico provvedendo a pulire le eventuali deiezioni liquide lasciate dall’animale sui portici e sulle aree antistanti agli esercizi commerciali.
  • I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino urinando in luoghi pubblici o privati e devono agire per eliminare o, comunque, limitare il più possibile i danni che possono essere arrecati dal loro animale.
  • È vietato introdurre cani, sebbene condotti al guinzaglio, eccezion fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
  • È fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena o in cucce sulle pubbliche vie.
  • È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell’auto o, comunque, all’interno di contenitori che non assicurino un’adeguata aerazione.
  • Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
IL REGOLAMENTO

Per la lettura dell’intero regolamento di polizia urbana si rimanda a questo pdf scaricato direttamente in data 25 giugno 2019 dal sito del comune di Porlezza.

NOTA A MARGINE

Visto il grande dibattito che si è creato nel primo articolo, vi invitiamo ad inviare eventuali critiche- suggerimenti – proposte – richiesta di delucidazioni, sulla nostra pagina FB oppure all’indirizzo Email paolo.muttoni@lavocedelceresio.it

Inoltre abbiamo deciso di procedere con un terzo articolo di confronto tra il nuovo ed il vecchio regolamento.

Paolo Muttoni

Redattore - Amministrazioni e Territorio. Scrivi una mail a paolo.muttoni@lavocedelceresio.it

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